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Alla C.A. del
Presidente del Consiglio
Rag.Rocco Indino

Sede Municipale-Tricase

Gent.mo Sig. Presidente,

nel corso della seduta consiliare del 27.11.12, sempre nell’ottica del miglioramento dell’azione amministrativa a cui siamo demandati anche noi della minoranza, rappresentavo la mia forte perplessità sulla ritualità dell’ordinanza sindacale n.241 del 14.11.12, avente ad oggetto “Distribuzione materiale pubblicitario”. Premettevo -e lo ribadisco in questa sede- di condividere pienamente le finalità del provvedimento, ma avanzavo più di un dubbio sulla bontà dello strumento utilizzato.  

Nella qualità di Presidente, convocavo per il 13.12.12 la Commissione Statuto e Regolamenti al fine di approfondire la tematica ed adottare la soluzione più adeguata; per fornire il suo ausilio tecnico, veniva invitato a partecipare il Comandante della Polizia Locale.

In tale consesso, esponevo le seguenti argomentazioni: “Nella premessa dell’Ordinanza Sindacale si specifica di <dover regolamentare l’attività di distribuzione dei depliant, opuscoli, volantini e manifesti lungo tutte le strade del territorio comunale> e si richiama l’art.50 T.U.E.L., il quale al comma quinto recita <in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco>. Per giurisprudenza ormai più che consolidata (cfr. per tutte Cons.Stato sez.V 02.04.03 n.1678; Cons.Stato sez.V 08.05.07 n.2109; Cons.Stato sez.V 01.09.86 n.403;), l’esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente attribuito al Sindaco presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, non affrontabili con il ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento. Sic stantibus, non può prescindere da una situazione di effettivo e concreto pericolo per l’incolumità pubblica, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria, e non deve essere fronteggiabile con gli ordinari mezzi di amministrazione attiva. Inoltre deve presentare il carattere della provvisorietà, intesa nel duplice senso di misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata, ergo l’ordinanza sindacale non può essere adottata per contrastare esigenze prevedibili e permanenti ovvero per regolare stabilmente una situazione od un assetto di interessi (cfr. Cons.Stato sez.IV 13.12.99 n.1844; Cons.Stato sez.V 30.11.96 n.1448). E, si ribadisce, in mancanza di altra norma che autorizzi a provvedere altrimenti (Cons.Stato sez.V 21.12.84 n.960). La fattispecie in esame non sembra presentare quest’ordine di requisiti richiesti ad substantiam per il corretto esercizio del potere sindacale: manca l’eccezionalità ed imprevedibilità della situazione cui si vuol far fronte, ma anche l’effettivo e concreto pericolo che giustificherebbe l’urgenza dell’intervento con tale provvedimento di natura singolare. Né presenta il carattere della provvisorietà, in quanto le misure adottate si appalesano definitive e di permanente efficacia temporale per contrastare esigenze prevedibili ed al contempo ataviche. Ma ciò che sembrerebbe tagliare la testa al toro è una triplice circostanza: l’esistenza dello strumento ordinario del Regolamento, la normativa che prescrive il ricorso a tale mezzo e l’adozione del Regolamento di Polizia Locale con Delibera di Consiglio Comunale n.35 del 4.7.09.   L’art.42 comma secondo lett.a) del T.U.E.L., richiamato dall’art.83 del nostro Regolamento del Consiglio Comunale, nonché -nello specifico- l’art.158 comma secondo del D.Lgs. 31.03.98 n.112 attribuiscono in via esclusiva al Consiglio la competenza in materia regolamentare; in forza di ciò, l’organo consiliare si è autoregolamentato con il Regolamento di Polizia Locale che, guarda caso, negli artt.4 e 33 ha disciplinato e sanzionato, se pure in modo più succinto, proprio la fattispecie oggetto dell’ordinanza sindacale n.241/12. In sintesi la citata ordinanza sindacale, oltre ad essere carente dei presupposti ex lege e lesiva delle prerogative del Consiglio Comunale, crea confusione normativa attesa la contestuale vigenza del Regolamento di Polizia Locale, che resta comunque norma di rango superiore. Tale situazione di incertezza del diritto potrebbe sfociare in estenuanti contenziosi che, a loro volta, potrebbero portare all’annullamento delle sanzioni comminate dagli operatori di P.L. e dunque paradossalmente rendere inefficace la linea politica di tutela ambientale e di decoro urbano che si vuole perseguire”.   

Pertanto, formulavo la proposta di intervenire sugli articoli del Regolamento di Polizia Locale attingendo, con una più certosina specificazione, i tratti salienti dell’Ordinanza Sindacale che andava, all’esito, revocata. Il Comandante della Polizia Locale conveniva su tali osservazioni e sul rimedio proposto; la Commissione concordava e conferiva incarico al Dirigente di stilare la bozza degli articoli interessati.

 In data 10.01.13, la bozza del Comandante veniva inoltrata a tutti i componenti della Commissione; il deducente Presidente apportava delle leggere modifiche che, in data 16.01.13, rimetteva in allegato ai Capo Gruppo ed allo stesso Comandante; non faceva seguito altra comunicazione per cui, in virtù del metodo di lavoro prefissato e delle intese verbali successive, le modifiche erano da intendersi licenziate dalla Commissione.

Stranamente la S.V.Ill.ma, nonostante i miei reiterati inviti, non ha inteso inserire, nell’ordine del giorno degli ultimi due Consigli Comunali, l’argomento in questione. E ciò che si è paventato è accaduto! La scorsa settimana il Maresciallo Fernando Bramato della Polizia Locale, intervenuto per accertare la ritualità di un servizio di volantinaggio segnalato nella frazione di Lucugnano, si è trovato in non poca difficoltà nell’applicazione della normativa tant’è mi ha contattato per sapere se le modifiche al Regolamento fossero state approvate in Consiglio.

Per ovviare a tale incresciosa situazione, che può seriamente compromettere l’effettiva riuscita del pregevole indirizzo politico perseguito, La esorto vivamente a sottoporre l’argomento all’attenzione della prossima assise consiliare.         

Con l’occasione La saluto cordialmente.

Il Capo Gruppo Consiliare di Opposizione
Avv. Nunzio Dell’Abate

 

Pubblicata il 11 marzo 2013
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