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PESANTI EREDITA'...
Si discute oggi in Consiglio l'interrogazione con cui chiediamo che a pagare l'ennesimo danno erariale perpetrato dall'ex Sindaco Coppola non siano i cittadini di Tricase...
Ecco l'oggetto ed il testo integrale dell'interrogazione:

Oggetto: interrogazione ex art. 46 del Regolamento C.C. , avente ad oggetto: <Responsabilità erariale dell’ex Sindaco A. Coppola per i danni arrecati alle casse comunali dalla destituzione del Comandante della Polizia Locale>.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,
premesso che
-con decreto n. 1 del 02/01/2017, a pochi mesi dalla scadenza del mandato, il Sindaco Antonio Coppola destituiva dall’incarico di Responsabile del Settore Polizia Locale e Comandante del Corpo il dott. Luigi Muci;
-tale scellerato provvedimento determinava un notevole sconcerto nell’opinione pubblica con ampio risalto mediatico, in ragione della palese illegittimità del decreto del Sindaco e delle motivazioni personali addotte a supporto della decisione che nulla afferivano con l’interesse pubblico demandato al Comune di Tricase; 
-il Sindaco Antonio Coppola, evidentemente non soddisfatto per il danno all’immagine causato alla Comunità, anche in autorevoli contesti istituzionali in cui pure non si mancava di censurare il suo decreto, sfidava il dipendente dott. Muci dalle colonne de “Il Gallo” del 28/01/2017 a fare causa al Comune di Tricase;
-tale vicenda ovviamente determinava, ancora una volta, un contenzioso che vedeva il Comune di Tricase soccombente e condannato altresì a pagare le spese del giudizio cautelare promosso, innanzi al Tribunale di Lecce, dal dipendente illegittimamente rimosso dal suo posto di lavoro;
-difatti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, con ordinanza del 24 aprile scorso, in accoglimento del ricorso d’urgenza del funzionario, ordinava al Comune di Tricase di riassegnare immediatamente l’incarico di Comandante del Corpo e Responsabile del Settore Polizia Locale al dott. Luigi Muci, ma lo stesso Primo Cittadino non vi ottemperava;
-senza preventiva e apposita deliberazione della Giunta Comunale competente in materia di resistenza e promozione di liti, veniva impugnato in sede di reclamo il provvedimento favorevole al dipendente, ma il Tribunale di Lecce in composizione collegiale rigettava l’iniziativa promossa dal Sindaco Coppola condannando, ancora una volta, il Comune di Tricase alle spese anche del secondo giudizio; 
-il dipendente avrebbe dovuto essere reintegrato nelle funzioni fin dal 24 aprile scorso, in ragione della immediata esecutività dell’ordine giurisdizionale, ma ciò avveniva con decreto dell’attuale Sindaco in carica che vi provvedeva solo in data 24/07/2017;
-con determinazione del Responsabile del Servizio “Amministrazione Generale e Servizi al Cittadino” n. 875 del 10/08/2017 sono state liquidate le spese legali dei due procedimenti in favore del dott. Muci, oltre 4000 euro di esborso a carico del bilancio comunale;
-per oltre sei mesi il Comune di Tricase ha erogato anche l’indennità di posizione al Comandante illegittimamente nominato dall’allora Primo Cittadino, e ciò financo successivamente all’ordine del giudice, così determinando un’ulteriore posta di danno erariale derivante dall’assenza dei requisiti in capo al prescelto, dipendente di categoria inferiore al titolare e con contratto di lavoro part time, come statuito dal Tribunale;
-a tutt’oggi non è stato riconosciuto il debito fuori bilancio relativo agli attuali esborsi, sia pur nella prospettiva che gli stessi saranno soggetti ad incrementarsi in sede di giudizio di merito e in sede di liquidazione degli onorari in favore dell’Avvocato difensore del Comune;
chiedono di conoscere
-quali iniziative la S.V. ha intrapreso per il recupero delle somme già liquidate dal Comune di Tricase e quali intende perseguire per reintegrare le risorse pubbliche depauperate; 
-se non ritiene doveroso denunciare alle competenti Autorità tali danni erariali, causati da chi ha disposto della cosa pubblica come se fosse privata, nel concorso di coloro i quali non hanno inteso impedire la protrazione per mesi dell’incarico illegittimamente conferito così consentendone l’abusiva prosecuzione;
-se non ritiene il Sindaco di dover promuovere ogni necessaria attività finalizzata al riconoscimento del debito fuori bilancio, considerata la colpevole inerzia fin qui registrata.
Chiedono, infine, che la risposta venga data nella prossima seduta consiliare utile ai sensi dell’art. 46 terzo comma del Regolamento C.C.
Con osservanza.
Seguono firme dei Consiglieri
Nunzio Dell’Abate 
Vito Zocco 
Fernando Dell’Abate

Pubblicata il 28 settembre 2017
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