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Ricevo quotidianamente accese rimostranze e richieste di chiarimenti, anche da parte di non residenti, sulle sanzioni comminate per l’attraversamento della Z.T.L.
Cerco di fare ancora chiarezza su competenze e procedure.
La Z.T.L. è stata riattivata a febbraio, era spenta dal 16 aprile dello scorso anno. Ogni decisione in merito spetta all’Amministrazione Comunale e l’ordinanza che istituisce la Z.T.L. è ricorribile innanzi al M.I.T. o al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione. Ovviamente è sempre sindacabile sul piano squisitamente politico (forse sarebbe stato opportuno attendere la fine del periodo di coprifuoco e magari accompagnarla da un adeguato contenuto in termini di servizi ed attrattori ).
E’ assodato che, chi ha ricevuto la notifica di uno o più verbali di contestazione per il periodo 18 febbraio-18 marzo ed il varco di accesso a Piazza Pisanelli (quello posizionato all’altezza dell’edicola), non dovrà pagare nulla perché l’Amministrazione Comunale ne ha riconosciuto d’ufficio il malfunzionamento; chi ha già pagato, può richiedere il rimborso.
Per tutti gli altri periodi e varchi, l’utente sanzionato o paga (€ 71,10 nei cinque giorni dalla notifica o € 96,00 nei sessanta giorni) oppure, spirato tale ultimo termine, si vedrà sottoposto alla riscossione coattiva per l’importo maggiorato di € 146,00 oltre spese di procedura.
Per le più svariate motivazioni (malfunzionamento delle attrezzature preposte, mancanza di loro requisiti richiesti ex lege, scarsa visibilità delle presegnalazioni, difetti formali di notifica, ecc.) si può impugnare la sanzione innanzi al Giudice di Pace di Tricase entro il termine di 30 giorni dalla notifica oppure innanzi al Prefetto di Lecce nei 60.
Nel primo caso il costo per il contributo unificato di iscrizione a ruolo della causa è di € 43,00 e ci si può difendere da soli; in caso contrario, si dovrà tener conto degli onorari legali. A tal proposito mi è stato chiesto se è legittimo contestare con un unico ricorso più multe seriali ovvero più multe elevate a breve distanza di tempo per la stessa fattispecie di infrazione. La Corte di Cassazione si è pronunciata favorevolmente, ma non vi è una norma apposita che disciplini il caso.
Nel secondo caso (ricorso al Prefetto) non vi sono costi, se non quello della raccomandata con ricevuta di ritorno evitabile con la spedizione a mezzo p.e.c. In caso di rigetto, è sempre consentito il ricorso al Giudice di Pace di Tricase nei trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza prefettizia di irrogazione della maggiore sanzione.
Spero di aver detto tutto. Riflessioni e conclusioni al Lettore!
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Pubblicata il 16 maggio 2021
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